Accesso civico

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 - Delibera ANAC 1309/2016
articolo 5 commi 1, 2, 3

Accesso civico a dati e documenti

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

Riferimenti normativi:

  • Art. 5, co. 1, D.Lgs. 33/2013
  • Art. 2 co. 9-bis, L.241/1990

1.1 Nominativo RPCT a cui inviare richieste di accesso agli atti : Dott.ssa Daniela Carugno (+39 0864 210429, daniela.carugno@cogesambiente.it)

1.2 Titolare del potere sostitutivo in assenza di RPCT: Dott.ssa Daniela Carugno (+39 0864 210429, daniela.carugno@cogesambiente.it)

1.3 Ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n.33 del 2013 si riporta di seguito il Regolamento per l’Accesso Civico adottato dalla COGESA SpA, in cui viene regolamentata la disciplina dell’Accesso Civico.

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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Riferimenti normativi:

  • Art. 5, co. 1, D.Lgs. 33/2013

2.1 Nominativo RPCT a cui inviare richieste di accesso agli atti : Dott.ssa Daniela Carugno RPCT (+39 0864 210429, daniela.carugno@cogesambiente.it)

2.2 Titolare del potere sostitutivo in assenza di RPCT: Dott.ssa Daniela Carugno (+39 0864 210429, daniela.carugno@cogesambiente.it)

Contenuto inserito il 10-07-2020 aggiornato al 29-06-2023

Registro degli accessi agli atti e modalità

Riferimenti normativi:

  • Linea Guida ANAC FOIA (Delibera 1309/2016)

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